REVISIONE DEL LIMITE DI DETERMINAZIONE E DEL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE NEL VINO PER I RESIDUI DI PROTEINE CHIARIFICANTI POTENZIALMENTE ALLERGENICI
L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELL’OIV,
Ai sensi dell’Articolo 2 paragrafo 2 iv dell’Accordo che istituisce l’OIV,
Considerando le attività dell’OIV al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti,
Considerando la decisione del Direttorio nella sua sessione del 14 Marzo 2012,
Considerando la decisione del Comitato Esecutivo riguardo le applicazioni della procedura accelerate in accordo con l’articolo 21 del regolamento interno,
Considerando la risoluzione OIV-OENO 427-2010 adottata dall’OIV nel 2010 che definisce i criteri analitici,
Considerando che la risoluzione OIV-OENO 427-2010 afferma che questi criteri dovrebbero essere riconsiderati tenendo conto delle decisioni di altre istituzioni internazionali,
Considerando il lavoro della Task Force Allergen OIV per lo sviluppo dei metodi ELISA e altri metodi e i relativi test inter-laboratorio,
Considerando l’opinione degli esperti della Task Force Allergen OIV che, visti i progressi tecnologici, indicano che i limiti di determinazione e quantificazione menzionati nella risoluzione OIV-OENO 427-2010 possono essere ridotti fino ai limiti analitici conseguibili e fissati per i limiti di determinazione a 0,25 mg/L (invece di 0,50) e per i limiti di quantificazione a 0,5 mg/L (invece di 1).
Considerando l’opinione degli esperti della Sotto-Commissione dei Metodi di Analisi, esposta nella riunione di Lunedi 12 Marzo 2012, che indica che la riduzione di questi limiti é tecnicamente conseguibile e che questi cambiamenti non modificano né l’adeguatezza dei metodi disponibili e dei relativi dispositivi reperibili in commercio , né la validità del controllo qualità e la definizione di questi metodi.
Considerando che i cambiamenti proposti non modificano la preparazione del campione, Esemplare certificato conforme Paris, il 17 marzo 2012 Il Direttore Generale dell’OIV Secretario dell’Assemblea Generale Federico CASTELLUCCI © OIV 2012 2
Sulla proposta della Sotto-Commissione dei Metodi d’Analisi e del Direttorio,
DECIDE: di modificare solo il limite di determinazione e il limite di quantificazione menzionato nella tabella 1 della risoluzione OIV-OENO 427-2010 per i metodi di quantificazione dei residui potenzialmente allergenici di agenti chiarificanti del vino come segue: Limite di Determinazione |
(espresso in mg/L) 0,25 |
Limite di Quantificazione |
(espresso in mg/L) 0,5 |