PRATICHE VINIFICAZIONE (Reg. 479/08, 606/09; D.Lgs. 260/00; Legge 82/06; D.M. 29/12/86, 30/7/03, 31/7/06, 2/11/06, 4/4/07, 9/10/12; Circ. MIPAF 12/9/97, 22/7/98; D.G.R.M. 22/7/08; D.D.S. 26/7/12, 16/10/12) (vino04)
PRATICHE VINIFICAZIONE
Soggetti interessati:
MI.P.A.F., Ispettorato controllo tutela qualità e repressione frodi delle produzioni agroalimentari (ICQRF), chiunque intende eseguire operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento, cioè trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica di uve fresche, mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti di uva parzialmente fermentati, succhi di uva, vini nuovi ancora in fermentazione. Rientrano:
· vini nuovi ancora in fermentazione (Vino non ancora separato dalle fecce);
· vino liquoroso (Vino con titolo alcolometrico effettivo compreso tra 15% vol. e 22% vol. ottenuto da vino, o mosto di uve parzialmente fermentato, o mosto di uve, o miscele di tali prodotti, aventi titolo alcolometrico naturale di almeno 12% vol., a cui aggiunto alcole neutro di origine vinica con titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol. o distillato di vino o di uve secche con titolo alcolometrico compreso tra 52% vol. e 86% vol., o mosto di uva concentrato);
· vino spumante (ottenuto da 1° o 2° fermentazione di uve fresche, mosto di uva, vino caratterizzato da sviluppo nella fermentazione di anidride carbonica che determina nel prodotto, se conservato a temperatura di 20° C e in recipienti chiusi, una sovrappressione superiore a 3 bar, avente titolo alcolometrico minimo di 8,5% vol.);
· vino spumante di qualità (caratteristiche analoghe al precedente, ma con titolo alcolometrico totale superiore a 9% vol.);
· vino spumante di qualità aromatico (ottenuto utilizzando mosti di uve derivanti da specifiche varietà, con sovrappressione dovuta ad anidride carbonica superiore a 3 bar, titolo alcolometrico effettivo superiore a 6% vol. e titolo alcolometrico totale superiore a 10% vol.);
· vino spumante gassificato (ottenuto da vino da tavola, con sovrappressione dovuta ad anidride carbonica superiore a 3 bar);
· vino frizzante (ottenuto da vino con titolo alcolometrico totale superiore a 9% vol. e titolo alcolometrico effettivo superiore a 7% vol., con sovrappressione dovuta ad anidride carbonica inferiore a 2,5 bar, presentato in recipienti di meno di 60 litri);
· vino frizzante gassificato (ottenuto da vino con titolo alcolometrico effettivo superiore a 7% vol. e titolo alcolometrico totale superiore a 9% vol., con sovrappressione dovuta ad anidride carbonica compresa tra 1 e 2,5 bar presentato in recipienti di capacità inferiore a 60 litri);
· mosto di uve (prodotto liquido ottenuto con procedimenti naturali o fisici di uve fresche, avente titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1% vol.);
· mosto di uve parzialmente fermentato (ottenuto da fermentazione di mosto di uva, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol., comunque inferiore a 3/5 del suo titolo alcolometrico volumico totale);
· mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite (ottenuto da fermentazione parziale di mosti di uve ottenuto con uve appassite tenore minimo di zucchero prima della fermentazione di 272 g/l. e titolo alcolometrico naturale ed effettivo superiore a 8% vol.);
· mosto di uve concentrato (ottenuto mediante disidratazione parziale di mosti di uve eseguita con qualunque metodo escluso fuoco diretto, con valore al rifrattometro superiore a 50,9% e titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1% vol.);
· mosto di uve concentrato rettificato (ottenuto nel modo precedente , con valore al rifrattometro superiore a 61,7%, che ha subito trattamento di disacidificazione ed eliminazione componenti diversi da zucchero, avente ph inferiore a 5, densità ottica inferiore a 0,100 su mosto concentrato a 25° Brix, tenore di saccarosio non rilevabile, acidità totale inferiore a 15 millequivalenti/kg. di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa inferiore a 25 mg/kg. di zuccheri totali, tenore di cationi totali superiori a 8 millequivalenti/kg. di zuccheri totali, conduttività inferiore a 120 microSiemens/cm., tenore di idrossimetilfurfurolo inferiore a 25 mg/kg. di zuccheri totali, presenza di mesoinositolo, titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1% vol.);
· vino ottenuto da uve appassite (ottenuto senza alcun arricchimento di uve lasciate ad essiccare al sole o all’ombra per disidratazione parziale, con titolo alcolometrico totale superiore a 16% vol. e titolo alcolometrico effettivo superiore a 9% vol.);
· vino di uve stramature (ottenute senza alcun arricchimento, avente titolo alcolometrico totale superiore a 15% vol. e titolo alcolometrico superiore a 12% vol.);
· vinello (ottenuto da fermentazione di vinacce vergini macerate in acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate);
· vino alcolizzato avente titolo alcolometrico effettivo compreso tra 18% vol. e 24% vol., ottenuto solo mediante aggiunto di prodotto non rettificato proveniente da distillazione di vino, avente titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol. ad un vino non contenente zucchero residuo, con acidità volatile massima di 1,5 g/l.;
· aceto di vino (ottenuto solo da fermentazione acetica del vino, avente tenore di acidità totale superiore a 60 g/l. espressa in acido tartarico).
Non rientrano succhi di uva e succhi di uve concentrati, mosto di uva e mosto di uva concentrato destinato alla preparazione di succo di uva
Iter procedurale:
ICQRF eseguirà sopralluogo per accertare idoneità locali ed attrezzature enologiche. Se ritenute non idonee, queste dovranno essere rimosse prima periodo di detenzione mosti, altrimenti autorizzazione negata. Qualunque variazione tecnico-amministrativa intervenuta comunicata ad Ufficio entro 3° giorno successivo, allegando documenti giustificativi.
Vino rosato ottenibile solo mediante vinificazione in bianco di uve rosse, miscugli di uve bianche e nere, miscelazione di mosti di uve bianche con mosti di uve nere.
Vietata vinificazione di uve da tavola (Ammesso impiego per succo d’uva) escluse varietà “Moscato di Terracina” e “Regina” con rese superiori a 40 q.li/ha. e 100 q.li/ha. Divieto introduzione di uve da tavola negli impianti di vinificazione.
Vinificazione solo di varietà di uve autorizzate con gradazione alcolometrica minima naturale di 8,5 gradi nel caso di vino da tavola; pari al disciplinare di produzione, sia per quanto concerne resa/ha. che gradazione (comunque non inferiore a 9,5 gradi), e provenienti da territorio delimitato nel caso di vini D.O.C. e D.O.C.G. quali Aleatico N, Brachetto N, Malvasia, Muller Thurgau B, Moscato, Prosecco, Torbato che producono mosti di uve utilizzate per preparazione di vini e spumanti di qualità di tipo aromatico.
Con D.M. 31/7/06 MI.P.A.F. ammette detenzione in cantina o locali annessi di mosti con titolo alcolometrico inferiore a 8% vol. senza denaturazione, purchè:
1) mosti ottenuti da uve appartenenti a varietà autorizzate, introdotte e lavorate nella stessa cantina;
2) mosti ottenuti subito immessi nei recipienti destinati a contenerli;
3) mosti dotati dei requisiti per essere destinati alla preparazione di succhi d’uva o succhi di uva concentrati;;
4) mosti trasferiti dai recipienti entro 3° giorno lavorativo da trascrizioni su registro presso stabilimento di lavorazione succo d’uva (Trasferimento comunque entro 31 Dicembre);
5) effettuata denuncia ad ICQRF entro 2° giorno da annotazione uve su registro, specificando: nome e/o ragione sociale del dichiarante; partita IVA o codice fiscale; sede legale; ubicazione cantina dove contenuto mosto e relativi recipienti contrassegnati;
6) tenuta di specifico registro, vidimato da ICQRF, in cui annotare giornalmente: quantitativi di uva introdotti; quantitativi di uva trasformati in mosto; quantitativi di mosto ottenuti; massa volumica di prodotti ottenuti; quantitativi di sottoprodotti ottenuti; numero progressivo e data delle operazioni; estremi documenti di accompagnamento che scortano uve in entrata e mosti o sottoprodotti in uscita; nome destinatario mosto e luogo di destinazione;
7) riportare nei documenti di accompagnamento dicitura “mosto di uve avente titolo alcolometrico inferiore a 8% vol. non denaturato, destinato esclusivamente alla produzione di succo di uva o succo di uva concentrato”;
8) comunicare ad ICQRF entro stesso giorno: data di spedizione; quantitativo da spedire; nome o ragione sociale del destinatario; luogo di consegna. In alternativa a comunicazione, ammesso invio copia documento di accompagnamento.
Regione, prima di inizio campagna, fissa:
– periodo vendemmiale che per campagna 2012/13 si conclude al 31 Dicembre 2012;
– divieto di detenzione vinacce nello stabilimento enologico dopo 30 giorni da fine periodo vendemmiale;
– periodo entro cui possono avvenire fermentazioni e rifermentazioni vinarie naturali, tra 1 Agosto e 31 Dicembre. Fuori da tale periodo ammesse:
a) fermentazioni spontanee, purché subito comunicate ad ICQRF Ufficio periferico di Ancona via Serpilli 5, indicando: contenitore, natura, quantità e gradazione complessiva del prodotto ancora in fermentazione
b) fermentazioni che avvengono in bottiglia o in autoclave per preparazione vini spumanti, vini frizzanti, mosti parzialmente fermentati, vini imbottigliati
c) fermentazioni e rifermentazioni per vini ad indicazione geografica protetta (IGP), vini a denominazione geografica protetta (DOP) che possono utilizzare la menzione tradizionale di “Passito”, “Vin santo”, “Vino santo”, comunque non oltre 31/3/2013
Durante vinificazione ammesse seguenti operazioni eseguite sotto responsabilità di enologo:
1) impiego delle seguenti sostanze:
preparati di scorze di lieviti nel limite di 40 g./hl.;
anidride carbonica nel tenore massimo di 3 g./litro;
acido sorbico, sotto forma di sorbato di potassio, nel limite massimo di 200 mg./l
acido L ascorbico nel limite di 250 mg./litro;
acido citrico con tenore massimo di 1 g./litro;
acido metatartarico nel limite di 100 mg./litro;
alginato di calcio o di potassio per elaborazione di vini spumanti e vini frizzanti ottenuti da fermentazione in bottiglia;
solfato di rame nel limite di 1 g./hl. purché prodotto trattato non abbia tenore di rame superiore a 1 mg./litro;
carbone per uso enologico nel limite di 100 g. di prodotto secco/hl.;
in caso di chiarificazione: gelatina alimentare; proteine vegetali ottenute da frumento o piselli; colla di pesce; caseina e caseinati di potassio; ovoalbumina; bentonite; diossido di silicio sotto forma di gel o selezione colloidale; caolino; tannino; chitosano di origine fungina (nel limite di 100 g./hl.); chitone glucano di origine fungina (nel limite di 100 g./hl.);
sali nutritivi (Fosfato di ammonio, solfato di ammonio) nel limite di 1 g/l (0,3 g./litro per spumante);
solfato di ammonio o bisolfito di ammonio nel limite di 0,2 g./litro;
cloridrato di tiamina nel limite di 0,6 mg./litro;
polivinilpolipirrolidone nel limite di 80 g./hl.;
immissione di argo o azoto;
tannino per mosto parzialmente fermentato destinato a consumo umano diretto;
gomma arabica;
acido L tartarico, acido L malico, acido DL malico;
tartrato di calcio nel limite di 200 g./hl. o tartrato acido di potassio aggiunto al vino come coadiuvante tecnologico per favorire la precipitazione dei sali tartarici. Ad aggiunta di tartrato di calcio seguono operazioni di agitamento e raffreddamento del vino e separazione per processi fisici dei cristalli formati;
betaglucanasi nel limite di 3 g./hl. per ridurre betaglucani presenti nei vini ottenuti da uve colpite da Botrytis aventi determinati parametri di purezza chimica e microbiologica;
batteri lattici impiegati per trasformare acido malico del mosto o vino in acido lattico senza alterarne gusto. Isolati da uve, mosti, vini. Indicare in etichetta nome del genere, specie, ceppo impiegato, loro origine e selezionatore del ceppo, data di uscita da azienda, metodo di impiego, condizione di conservazione. Batteri usati in forma liquida, o congelata, o in polvere. Batteri, lieviti, muffe sottoposti a controllo di tipo chimico e microbiologico;
resine scambiatrici di ioni contenenti gruppi di acido solforico o ammonio che non cedono oltre 1 mg./l. di sostanze organiche la cui “rigenerazione deve essere effettuata usando sostanze autorizzate per elaborazione alimenti” ed impiegate sotto controllo di enologo in impianti riconosciuti. Resine impiegate per mosti concentrati rettificati;
ferrocianuro di potassio, impiegato sotto controllo di enologo o tecnico autorizzato. Dopo trattamento vino deve contenere tracce di ferro;
fitato di calcio nel limite di 8 g./hl., impiegato sotto controllo di enologo o tecnico autorizzato. Dopo trattamento vino deve contenere tracce di ferro;
lisozima nel limite di 500 mg/l. aggiunto a mosto di uve e a vino, al fine di controllare crescita ed attività dei batteri responsabili della fermentazione;
acido BL-tartarico impiegato per ottenere precipitazione del calcio in eccedenza sotto controllo di enologo o tecnico autorizzato. Prodotto di origine agricola in quanto estratto solo da prodotti vitivinicoli;
caramello per accentuare colore nei vini liquorosi, ottenuto da dischi di paraffina pura in contenitori di capacità superiore a 20 litri, purché vino ottenuto non presenta traccia di isotiocianato di allile;
dimetildicarbonato nel limite di 200 mg./hl. con residui non rilevabili nel vino immesso in commercio. Operazione da attuare, “poco prima di imbottigliamento in recipienti aventi capienza inferiore a 60 litri”, su vini aventi tenore di zucchero superiore a 5 g/l. al fine di garantire stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia. Presenza del prodotto non rilevabile nel vino immesso sul mercato. Trattamento indicato nel registro;
elettrodialisi. Trattamento attuato per garantire stabilizzazione tartarica del vino riguardo al tartrato acido di potassio e tartrato di calcio attraverso estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto l’azione di campo elettrico mediante membrane contrassegnate e permeabili ai soli anioni e cationi, disposte alternativamente in un sistema di tipo “filtro-pressa”, che non determinano alterazioni eccessive nella composizione chimico-fisica e caratteristiche organolettiche del vino. Membrane, realizzate a partire da sostanze autorizzate, non debbono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare pericolo per salute umana, o alterare gusto od odore del prodotto, né “verificarsi interazioni tra costituenti delle stesse e quelli del vino tali da comportare la formazione di nuovi composti con possibili conseguenze tossicologiche”. A seguito applicazione di membrane Ph del vino non ridotto di oltre 0,3 unità, acidità volatile non ridotta di oltre 0,12 g/l, non alterati polifenoli e polisaccaridi, riduzione titolo alcolometrico inferiore a 0,1% vol. Trattamento eseguito sotto controllo di enologo o tecnico autorizzato e riportato nel registro di cantina;
ureasi per diminuire nel vino destinato a lungo invecchiamento tasso di urea iniziale superiore a 1 mg./litro da impiegare nella dose massima di 75 mg./l. di vino trattato senza superare 375 unità di ureasi /l. di vino (A conclusione operazione eliminare attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino);
apporto di ossigeno gassoso puro ai fini di arieggiamento od ossigenazione;
lieviti per vinificazione, secchi o in sospensione vinica. Ai fini di sviluppo dei lieviti ammessa aggiunta di: fosfato di ammonio o solfato di ammonio nel limite massimo di 1 g./l. e 0,3 g./l. per 2° fermentazione di vini spumanti; bisolfito di ammonio nel limite massimo di 0,28 mg./l.; dicloridato di tiamina nel limite di 0,6 mg./l.;
mannoproteine di lieviti per garantire stabilizzazione tartarica e proteica del vino;
anidride solforosa nel vino (diverso da vino spumante e vino liquoroso), avente tenore totale al momento della immissione in commercio di: 200 mg./l. per vini bianchi e rosati e 150 mg./l. per vini rossi (Per vini aventi tenore di zucchero residui superiore a 5 g/l., tenore totale di anidride solforosa elevato a 250 mg./l. per vini bianchi e rosati ed a 200 mg./l. per vini rossi); 300 mg./l. per determinati vini (v. Moscato di Pantelleria); 400 mg./l. per Albana di Romagna passito; 150 mg./l. per vini liquorosi (200 mg./l. se tenore di zuccheri superiore a 5 mg./l.); 235 mg./l. nei vini spumanti (185 mg./l. per vini spumanti di qualità).
Stati membri possono consentire, a causa di determinate condizioni climatiche per alcuni vini del proprio territorio che tenore massimi totali di anidride solforosa inferiore a 300 mg/l. aumentati di non oltre 50 mg/l. (40 mg./l. per vini spumanti);
tenore di acidità volatile di vini ottenuti da uve raccolte nella CE non superiore a: 18 milliequivalenti/l. per mosti di uve parzialmente in fermentazione, vini bianchi e rosati; 20 milliequivalenti/l. per vini rossi. Deroghe previste per alcuni vini DOP e IGP, che hanno subito processo di invecchiamento di almeno 2 anni o sono stati elaborati con metodi particolari od hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 18% vol. (Stato membro informa Commissione di tali deroghe);
fecce fresche, sane, non diluite, contenenti lieviti nel limite di 5% del volume di vini secchi trattati;
dealcolizzazione parziale del vino per eliminazione di parte di alcole dal vino (Non oltre 2% vol. con titolo alcolometrico effettivo almeno pari a 11,5% vol.), mediante tecniche fisiche di separazione, purché vino non presenta difetti organolettici e quindi idonei a consumo umano (Escluso vino oggetto di pratiche di arricchimento). Trattamento eseguito da enologo o tecnico qualificato e riportato in registro;
copolimeri polivinilmidazolo per ridurre tenore di rame, ferro, metalli pesanti nel limite massimo di 500 mg./l. al fine di prevenire difetti provocati da tali metalli. Copolimeri aggiunti eliminati mediante filtrazione nei successivi 2 giorni. Trattamento eseguito da parte di enologo o tecnico qualificato;
carbossimetilcellulosa per garantire stabilizzazione tartarica del vino nel limite massimo di 200 mg./l.;
trattamento con scambiatori di cationi per garantire stabilizzazione tartarica del vino, eliminando cationi in eccesso. Vino sottoposto a trattamento preliminare a freddo ed impiegate resine scambiatrici di cationi rigenerate in ciclo acido in frazione minima di vino. Operazione eseguita da enologo o tecnico qualificato;
trattamento con chitosano di origine fungina o chitina glucano di origine fungina le cui modalità applicative riportate in Appendice 13 e 14 del Reg. CE 606/09 pubblicate su G.U.CE 53/11;
uso di pezzi di legno nella elaborazione ed affinamento dei vini, purché: provenienti esclusivamente da specie Quercus; lasciati allo stato naturale o riscaldati in modo leggero o medio o forte; senza aver subito trattamento di “combustione neanche in superficie, non essere carbonacei né friabili al tatto” o trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento, o addizionati con prodotti destinati ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili; riportando in etichetta origine specie botanica di quercia ed intensità di eventuale riscaldamento, condizioni di conservazione e prescrizioni di sicurezza; dimensioni particelle legno tali che almeno 95% del loro peso trattenuto da setaccio con maglie di 2 mm.; pezzi di legno di quercia non liberano sostanze tali da compromettere eventuali rischi per salute; trattamento riportato in registro di cantina.
Vietato detenere per uso enologico nella cantina, stabilimento di produzione, magazzini, deposito enologico, locali intercomunicanti prodotti di uso enologico non consentiti, salvo nei laboratori di analisi annessi, dove è consentita presenza di prodotti chimici non consentiti “fatta eccezione per dolcificanti sintetici, antifermentativi, antibiotici, purché in quantitativi strettamente necessari al normale lavoro di analisi e sul contenitore sia indicata denominazione chimica del prodotto”.
ICQ verifica mediante metodi di analisi comunitari, rispetto di tali limiti.
Ditte interessate alla produzione e commercializzazione di tali prodotti enologici autorizzate da MI.PA.F.
Nel caso di impiego di fitato di calcio o di ferrocianuro di potassio o acido DL tartarico su vini rossi, interessato deve inviare almeno 48 ore prima ad ICQ dichiarazione contenente: nome ed ubicazione stabilimento dove attuato trattamento, data ed ora inizio trattamento, designazione prodotto e relativo quantitativo, numero vasca contenente prodotto, generalità del responsabile esecutore trattamento. Se impresa esegue in modo continuativo trattamento, unica dichiarazione inviata almeno 10 giorni prima. Ogni variazione ad elementi di cui sopra comunicata.
2) esecuzione di trattamenti termici o di centrifugazione e filtrazione
3) denaturazione di mosti e vini che non presentano requisiti prescritti (comprese fecce di vino prima della loro estrazione dalla cantina, sidri e fermentati alcolici che hanno subito od hanno in corso fermentazione acetica, mosti e vini introdotti in uno stabilimento di produzione aceto destinati alla distillazione o distruzione) tramite impiego di cloruro di litio (5-10 litri/100 litri di prodotto) che a conclusione delle operazioni “deve essere perfettamente sciolto in una parte del mosto o del vino, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla totalità della partita stessa”. Responsabile distilleria non può ritirare prodotto irregolarmente denaturato
4) sostanze e prodotti usati per pulizia e risanamento dei recipienti dei prodotti vinosi, nonché per attrezzi, pareti, pavimenti ed accessori di cantina fissati con decreto MI.P.A.F. Tali prodotti debbono riportare in etichetta denominazione componenti attivi e dicitura “da usare esclusivamente per igiene della cantina”. Vietato produrre, vendere, detenere negli stabilimenti enologici, cantine, locali intercomunicanti o spacci all’ingrosso ed al dettaglio di mosti e vini sostanze e prodotti per igiene della cantina diversi da quelli fissati nel decreto MI.P.A.F.
5) operazioni di arricchimento. Consorzi di tutela vini riconosciuti per vini DOP e IGP, Organizzazioni professionali agricole, Organizzazioni dei produttori, Centrali cooperative vitivinicole per vini da tavola e vini spumanti inviano a partire dal 20 Luglio a Regione domanda per aumento titolo alcolico volumico naturale, specificando: area su cui “sussistono condizioni atmosferiche avverse”; gradi di aggiungere; categorie e classi di vini da arricchire; prodotti con cui effettuare arricchimento; elenco delle varietà di vite oggetto di aumento nel caso di vini spumanti; eventuali sotto denominazioni o menzioni geografiche aggiuntive per vini DOP. Allegare dati relativi ad indici di maturazione delle uve (Evidenziare grado zuccherino, acidità totale, Ph, acido melico) ottenuti da analisi condotte su campioni significativo di vigneti.
Regione, esaminate richieste pervenute, autorizza entro 30 giorni tale aumento, specificando:
– sussistenza condizioni climatiche avverse che giustificano aumento titolo alcolometrico volumico naturale, avvalendosi del Centro Agrometereologia di ASSAM e sentito parere del Comitato vitivinicolo regionale. Conservare documentazione comprovante a disposizione Organismi comunitari e nazionali;
– tipi di prodotti (vino da tavola, DOP e IGP, vino spumante di qualità) per cui concesso arricchimento;
– entità del titolo alcolometrico autorizzato nei limiti di normativa nazionale e comunitaria. Regioni possono stabilire deroghe per vini DOC, DOCG, IGT al limite massimo di titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti da arricchimento. Regioni autorizzano arricchimento partita (cuvee) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando zone e varietà di viti se ciò giustificato dal punto di vista tecnico
Per campagna 2012/13 ammesso con D.D.S. 421 del 16/10/12 nella Regione Marche aumento di titolo alcolometrico volumico naturale di uve fresche, mosto di uva parzialmente fermentato, vino nuovo in fermentazione da destinare a:
– vini da tavola, compresi vini con indicazione annata;
purché:
a) ottenuti con uve delle seguenti varietà: Albana B, Aleatico N, Alicante N, Ancellotta N, Barbera N, Biancame B, Bombino bianco B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Canaiolo nero N, Carignano N, Chardonnay B, Ciliegiolo N, Colorino N, Fiano B, Foglia tonda N, Gaglioppo N, Grechetto B, Incrocio Bruni 54 B, Lacrima N, Maceratino B, Maiolica N, Malbo gentile N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia bianca lunga B, Manzoni B, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco B, Moscato bianco B, Mostosa B, Passerina B, Pecorino B, Petit verdot N, Pinot bianco B, Pinot grigio B, Pinot nero N, Rebo N, Refosco dal peduncolo rosso N, Riesling B, Riesling italico B, Sagrantino N, Sangiovese N, Sauvignon B, Syrah N, Teroldego N, Terrano N, Tocai friulano B, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B, Vermentino B, Vernaccia nera N;
b) impiegato solo mosto di uve concentrato (rettificato o meno) o limitatamente a mosto di uva, utilizzando pratica enologica della concentrazione parziale (compresa osmosi inversa) e per vino della concentrazione parziale a freddo;
c) aumento gradazione alcolica inferiore a 1,5% vol.
Copia provvedimento di autorizzazione inviata a MI.P.A.F. ed Ufficio ICQRF competente nel territorio
Chiunque
– ottiene mosto concentrato (rettificato o meno) nello stesso stabilimento in cui eseguite operazioni di arricchimento mediante aggiunta di tali prodotti a quelli a monte del vino;
– effettua operazioni di arricchimento insieme ad uso di saccarosio ed alcool nella preparazione di mosti di uve freschi mutizzati con alcol, vini spumanti, vini liquorosi in stabilimenti da cui estratti mosti o vini in cui vietato impiego di tali sostanze;
– effettua arricchimento della cuvee;
– effettua concentrazione parziale a freddo dei vini
dovrà inviare, mediante telegramma, telefax, raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), a Ufficio ICQRF competente per sede di stabilimento dove operazione eseguita, entro e non oltre 2° giorno lavorativo precedente inizio operazioni, dichiarazione di arricchimento (Modello pubblicato su G.U. 289/12), specificando: generalità ed indirizzo richiedente, codice fiscale, ditta che procede ad arricchimento; numero progressivo operazioni di arricchimento annotate in registro; quantità del prodotto vitivinicolo sottoposto ad arricchimento; data di redazione; firma del rappresentante legale o suo delegato
Se produttore esegue solo operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato (rettificato o meno) con metodo della concentrazione parziale, compresa osmosi inversa, senza chiedere aiuto, ammesso invio entro 31 Dicembre dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento attuate entro 60 giorni, purché arricchite solo uve di propria produzione in quantità inferiore a 50 t. e tenuto registro, in cui annotare operazioni di arricchimento. Dichiarazioni semplificate inviate entro 2 giorni precedenti a prima operazione di arricchimento (Modello pubblicato su G.U. 289/12) contenente: codice fiscale ditta che procede ad arricchimento; periodo di validità dichiarazione; data di redazione; firma del rappresentante legale o suo delegato
Qualora si intende variare uno o più elementi contenuti in dichiarazione, occorre inviare nuova dichiarazione sostitutiva di precedente (Riportare estremi identificativi di questa e data di redazione). Se variazione riguarda solo quantitativi oggetto di arricchimento sufficiente comunicazione integrativa della dichiarazione originaria (Riportare numero progressivo e data di redazione).
Se operazione non può avvenire nei termini per cause di forza maggiore, ammesso invio, “entro giorno previsto per operazioni di arricchimento”, di dichiarazione sostitutiva di notorietà concernente fatti, stati e qualità che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore, atte ad impedire svolgimento o completamento operazioni di arricchimento”.
Produttore deve tenere registro di arricchimento, vidimato da ICQRF, in cui annotare, “immediatamente dopo fine operazione”: numero progressivo di registrazione operazione; numero progressivo e data di ricezione dichiarazione presentata ad ICQRF; riferimento a numero progressivo di registro di carico e scarico in cui annotata operazione di scarico quantitativo prodotto da arricchire; mosto concentrato (rettificato o meno) usato e carico di quantitativo di prodotto arricchito; titolo alcolometrico volumico totale e monte gradi di prodotto da arricchire; titolo alcolometrico totale e monte gradi di mosto concentrato (rettificato o meno) usato; monte gradi e titolo alcolometrico volumico totale del prodotto arricchito; aumento di titolo alcolometrico volumico totale ed aumento o diminuzione di volume del prodotto arricchito rispetto a quello da arricchire risultanti da operazione; quantitativo totale vino arricchito ed eventuale vino DOP e IGP declassato a causa arricchimento. Iscrizioni in registro da effettuarsi prima di operazioni di arricchimento in caso di dichiarazione semplificata;
6) operazione di acidificazione e disacidificazione ammessa solo per zone viticole C Ib (Regione Marche esclusa)
– acidificazione di uve fresche, mosto di uve, vino nuovo ancora in fermentazione, vini spumanti mediante aggiunta di acido tartarico di origine agricola (cioè estratto da prodotti vitivinicoli) in misura inferiore a 1,5 g./l. Operazione eseguita sola una volta al momento della trasformazione di prodotti a monte del vino (comunque entro 31 Dicembre) nella zona di raccolta uve;
– acidificazione di vino o spumante mediante aggiunta di acido tartarico nella misura massima di 2,5 g./l. Operazione eseguita più volte durante la campagna nella stessa azienda vinica;
– disacidificazione di vini, vini spumanti mediante aggiunta di acido Ltartarico nella misura massima di 1 g/l. (solo se di origine agricola e nel vino proveniente da varietà Riesling) o di tartrato neutro di potassio, o bicarbonato di potassio, o carbonato di calcio, o tartrato di calcio;
– disacidificazione parziale di mosto di uve destinato alla concentrazione.
Acidificazione ed arricchimento, o acidificazione e disacidificazione di uno stesso prodotto sono operazioni che si escludono a vicenda. Acidificazione o disacidificazione dei vini eseguita solo nell’azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui raccolte le uve.
Operatori presentano dichiarazione unica di acidificazione e disacidificazione valida per tutta la campagna non oltre 2° giorno successivo a esecuzione prima operazione, contenente: generalità di indirizzo del dichiarante, natura operazione, luogo dove attuata operazione.
Obbligo di annotare in registro di cantina operazioni di acidificazione e disacidificazione eseguite;
7) dolcificazione. Operazione ammessa nella fase di produzione e commercio all’ingrosso su vino mediante utilizzo di mosto di uva, mosto di uva concentrato, mosto di uva concentrato rettificato con aumento del titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 4% vol. Vietata dolcificazione di vini importati recanti indicazione geografica, mentre Stato membro può autorizzare dolcificazione di vino DOP solo nella Regione in cui vino è stato elaborato e nei limiti fissati da CE. Produttore invia ad ICQ almeno 48 ore prima inizio operazioni, una dichiarazione (Per operazioni eseguite in modo continuativo, ammessa unica dichiarazione per più operazioni o per determinato periodo, purché tenuto registro di cantina), contenente:
– volume e titolo alcolometrico totale ed effettivo del vino oggetto di trattamento;
– volume e titolo alcolometrico totale ed effettivo del mosto di uve o densità mosto di uve concentrato (rettificato o meno) aggiunto;
– titolo alcolometrico totale ed effettivo del vino a conclusione operazione.
Persone che procedono a dolcificazione deve tenere registro di carico e scarico in bollo, vidimato preventivamente da Comune dove ricade luogo di detenzione, in cui riportare la quantità di mosto di uva o mosto di uva concentrato detenuti per dolcificazione (Nel caso di vendita precisare nominativo e recapito dell’acquirente). Registro conservato per almeno 5 anni dalla data di ultima registrazione;
8) taglio vini, cioè mescolanza di vini o mosti di diversa provenienza, diversa varietà di vino, diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o mosto (cioè vino rosso e vino bianco o mosti di cui possibile ottenere questi vini, vino non DOP o IGP e vino DOP o IGP nonché mosti da cui possibile ottenere tali vini). Vino rosato non prodotto mediante taglio di vino bianco non DOP o IGP con vino rosso non DOP o IGP, salvo caso che taglio non consente di ottenere un vino frizzante. Miscela o taglio di prodotti che soddisfano caratteristiche CE richiesta per ottenere vino
Ammesso taglio vini da tavola tra loro e/o con vini atti a produrre vini da tavola, purché questi ultimi abbiano titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17% vol., sia attuato nella stessa zona in cui prodotto vino atto a divenire vino da tavola. Vietato taglio di mosto di uve o vino da tavola oggetto di pratica enologica con mosto di uva o con vino non sottoposto a tale pratica enologica.
Non considerato taglio aggiunta di mosto di uva concentrato, rettificato o meno, per aumento titolo alcolometrico, o processo di dolcificazione di vino da tavola o DOP. Vietato taglio di mosto di uve o vino oggetto di aggiunta di dimetildicarbonato con vino o mosto non sottoposto a tale pratica;
9) aggiunta di alcool entro 31 Dicembre ai mosti di uva, mosti di uva concentrati, mosti uva parzialmente fermentati, vini da tavola, con esclusione dei vini DOC e DOCG, purché gradazione del vino così trattato non aumenti di oltre 2% vol.
Viticoltori debbono comunicare, almeno 3 giorni prima delle operazioni, ad ICQ tipo di alcool di provenienza agricola impiegato, quale:
– alcool neutro con titolo alcolometrico non inferiore a 95% vol.;
– alcool greggio con titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol. nè superiore a 80% vol. Alcool etilico denaturato acquistato in contenitori aventi capacità di 250, 500, 700, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 cc.
10) aggiunta di distillati di vino od uve secche a vini liquorosi di qualità (Marsala, Cannonau di Sardegna, Girò di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso, Sennori, Moscato di Trani, Masco di Cagliari, Oltrepò pavese moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio, Lacrima Christi, Moscato passito di Pantelleria, Aleatico di Gradoli, Malvasia delle Lipari), purché aventi titolo alcolometrico volumico compreso tra 52% vol. e 86% vol., quantitativo totale di sostanze volatili diverse da alcole etilico e metilico superiore a 125 g./hl. di alcole a 100% vol., tenore massimo di alcole metilico inferiore a 200 g./hl. di alcole a 100% vol., in assenza di “gusto percepibile estraneo a materia prima”. Ammessa altresì aggiunta di mosto di uva o miscela di mosti di uva con vino;
11) aggiunta di alcole a vini frizzanti, purché titolo alcolometrico volumico totale non aumentato di oltre 0,5% vol. ed alcole aggiunto solo in forma di sciroppo di dosaggio. Pratica comunicata a Commissione e ad altri Stati membri;
12) pratiche enologiche sperimentali Interessati presentano a MI.P.A.F. domanda di autorizzazione contenente:
a) relazione tecnica con descrizione del trattamento enologico da effettuare;
b) finalità per cui si chiede di procedere alle prove sperimentali;
c) prodotti oggetto di richiesta;
d) quantità di prodotti da sottoporre a sperimentazione;
e) protocolli sperimentali concernenti modalità di esecuzione sperimentazione (compresi requisiti di purezza prodotti utilizzati) sottoscritto da rappresentante sperimentazione;
f) elenco soggetti partecipanti alla sperimentazione specificando per ognuno: nome e ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, sede legale, sede dello stabilimento di sperimentazione, procedimenti sanzionatori in corso o carichi pendenti.
MI.P.A.F., sentito ICQRF, rilascia entro 90 giorni autorizzazione, purché:
a) valida per un periodo massimo di 3 anni;
b) pratiche e trattamenti enologici conformi a norme CE;
c) quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti inferiori a 50.000 hl./anno/esperimento;
d) prodotti ottenuti spediti fuori da territorio nazionale, qualora Stato membro ha informato Autorità Stato destinatario “circa condizioni di autorizzazione e quantitativi oggetto di esperimento;
e) pratica e trattamento riportato in documento di accompagnamento e registri di cantina;
f) ad inizio esperimento informata Commissione ed altri Stati membri su condizioni di ogni autorizzazione;
g) esperimento realizzato nell’ambito di “un progetto di ricerca predeterminato e caratterizzato da protocollo sperimentale”.
Commissione nell’esprimere parere favorevole, tiene conto di pratiche enologiche pubblicate da Organizzazione internazionale della vigna (OIV) risultati sperimentali di tali pratiche, protezione salute umana, possibili rischi per consumatori (valutare esistenza di strumenti di informazione che permettono di escludere tali rischi), preservare caratteristiche naturali del vino senza modificarne sostanzialmente la composizione, livello minimo di protezione ambiente, rispetto regole generali su pratiche enologiche e restrizioni
Soggetti autorizzati:
a) comunicano, almeno 10 giorni prima inizio sperimentazione, ad Ufficio ICQRF: periodo di svolgimento pratica, data ed ora di inizio di questa, tipo e qualità prodotto da sottoporre a trattamento, individuazione contenitori in cui riposti prodotti oggetto di sperimentazione;
b) possono chiedere di variare, comunque entro 30 giorni da autorizzazione, elenco soggetti partecipanti a sperimentazione;
c) applicano su ogni contenitore in cui riposto vino oggetto di sperimentazione cartello indicante designazione prodotto, estremi autorizzazione;
d) tengono registro di carico e scarico separato per ciascun prodotto viticolo oggetto di sperimentazione in cui riportare: estremi autorizzazione, operazioni di imbottigliamento eseguite da vaso vinario sperimentale, numero del lotto;
e) non debbono miscelare prodotti di sperimentazione con altri prodotti vitivinicoli;
f) riportano su documento accompagnamento per recipienti superiori a 60 litri: estremi attestazione di laboratorio di idoneità a consumo umano, estremi autorizzazione a sperimentazione, tipo di manipolazione eseguita, dicitura “vietata miscela con altri prodotti vitivinicoli” e “vietata spedizione verso Paesi della CE e verso Paese Terzi”;
g) nel caso di prodotti vinicoli DOP e IGP immessi al consumo solo dopo esami chimico-fisico eseguiti da Camera di Commercio attestanti rispondenza a disciplinare;
h) trasmettono a MI.P.A.F. relazione annua contenente descrizione prove effettuate, risultati conseguiti, certificazione relativa a mantenimento requisiti di idoneità a consumo umano dei prodotti ottenuti rilasciata da laboratorio ufficiale;
i) trasmettono al termine sperimentazione relazione finale.
ICQRF esegue controlli, anche tramite prelievo campioni e sigillo recipienti, per accertare rispetto prescrizioni, comunicando a MI.P.A.F. eventuali inadempienze accertate per revoca autorizzazione.
Entro 3 mesi prima di scadenza di sperimentazione, MI.P.A.F. informa Commissione su risultati esperimento, chiedendone eventuale prosecuzione “su volume più importante per un nuovo periodo massimo di 3 anni” (A tal fine allega fascicolo adeguato). Commissione decide in merito, anche allargando esperimento ad altri Stati membri e presentando a Consiglio “proposta volta a consentire definitivamente pratica o trattamento enologico oggetto di esperimento”;
13) pratiche enologiche per eliminazione di parte di alcole da vino (Non oltre 2% vol. con titolo alcolometrico effettivo almeno pari a 11,5% vol.) mediante tecniche fisiche di separazione, purché vino non presenti difetti organolettici e quindi idoneo a consumo umano (Escluso vino oggetto di pratiche di arricchimento). Trattamento eseguito da enologo o tecnico qualificato e riportato in registro;
14) pratiche enologiche vini spumanti. Ammessa aggiunta di “sciroppo zuccherino” (Prodotto aggiunto alla partita per provocare la presa di spuma) e “sciroppo di dosaggio” (composto da saccarosio, mosto di uva, mosto di uva parzialmente fermentato, mosto di uva concentrato rettificato o meno, vino, miscele di questi prodotti aggiunti per conferire a vini spumanti particolari caratteristiche, purché titolo alcolometrico volumico totale effettivo aumentato in misura inferiore a 0,5% vol.). Aggiunta di “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio” non sono considerate operazioni di arricchimento o di dolcificazione, purché aumento titolo alcolometrico volumico totale della partita inferiore a 1,5% vol. Anidride carbonica contenuta nei vini spumanti proveniente solo da fermentazione alcolica della partita in contenitori chiusi o bottiglia, risultante da aggiunta di “sciroppo zuccherino”. Per vini spumanti di qualità “sciroppo zuccherino” composto solo da saccarosio, mosto di uve concentrato (rettificato o meno), mosto di uva (parzialmente fermentato o meno), vino. Per vini spumanti di qualità di tipo aromatico ammessa solo per costituzione della partita mosto di uva ottenuto da varietà di uve aromatiche (Aleatico, Brachetto, Girò, Glera, Malvasia, Moscato), controllo del processo di fermentazione solo mediante refrigerazione, divieto aggiunta “sciroppo di dosaggio”, durata processo di elaborazione pari almeno ad 1 mese. Per vini spumanti DOP: titolo alcolometrico volumico totale pari almeno a 9,5% vol. elevato a 10% vol. se compreso “sciroppo di dosaggio” (6% vol. e 10% vol. per spumanti di qualità di tipo aromatico DOP); ammessa aggiunta di “sciroppo zuccherino” composto da saccarosio, mosto di uva concentrato (rettificato o meno), mosto di vino (parzialmente fermentato o meno), vino; durata processo di elaborazione, compreso invecchiamento in azienda, pari almeno a 6 mesi se fermentazione avviene in recipiente chiuso (9 mesi se avviene in bottiglia, 1 mese per spumanti di qualità di tipo aromatico DOP); durata della fermentazione della partita e sua permanenza nelle fecce pari almeno a 90 giorni (30 giorni se fermentazione attuata in recipienti provvisti di dispositivi agitatori conservati a temperatura di 20°C in recipienti di capacità inferiore a 25 cl. che presentano sovrapressione minima di 3 bar);
15) pratiche enologiche per vini liquorosi, vini liquorosi DOP e IGP. Ammesso invecchiamento in recipienti a temperatura inferiore a 50°C con eventuale aggiunta di alcole per compensare perdite da evaporazione durante invecchiamento. Titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti impiegati nella elaborazione di vini liquorosi pari almeno a 12% vol. Elenco vini liquorosi DOP pubblicato su G.U.CE 193/09, ottenuti da mosto di uve concentrato e mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, elaborati nella Regione delimitata dal disciplinare, recanti diciture “vino dolce naturale” nel caso ottenuti da uve appartenenti per almeno 85% da vitigni compresi in elenco, con tenore naturale iniziale di zuccheri pari almeno a 212 g/l. ed aggiunta di alcole distillato o acquavite
Vietato commercializzare nella CE prodotti sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o nazionale o che violano le restrizioni seguenti:
1) esclusa aggiunta di acqua alle pratiche enologiche, escluse esigenze particolari;
2) esclusa aggiunta di alcole nelle pratiche enologiche, salvo ottenimento di mosto di uva fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato, vino frizzante;
3) vino alcolizzato ottenuto solo per distillazione;
4) mosto di uve fresche, mutizzato con alcole, avente titolo alcolometrico effettivo compreso tra 12% vol e 15% vol. ottenuto mediante aggiunta di mosto di uve non fermentato, avente titolo alcolometrico naturale superiore a 8,5% vol. di alcole neutro di origine vinica con titolo alcolometrico effettivo superiore a 96% vol. impiegato solo prodotti diversi da vino di qualità;
5) succo di uva (prodotto liquido non fermentato ottenuto da uve fresche o mosto di uve o ricostituzione di mosto di uve concentrato o succo di uve concentrato, avente titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1% vol.) e succo di uve concentrato (succo di uva non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale di succo di uva effettuata con qualsiasi metodo, escluso fuoco diretto, con grado refrattometrico a 20°C superiore a 50,9% e titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1% vol.) non oggetto di vinificazione od essere aggiunti al vino. Vietato inoltre mettere in ferment
6) azione alcolica tali prodotti nella CE;
7) mosto di uva parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite immesso in commercio solo per elaborare vini liquorosi in zona dove tale uso risulta tradizionale e per elaborazione di vini di uve stramature;
8) uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato (rettificato o meno), mosto di uve mutizzato con alcole, succo di uve, succo di uve concentrato o miscele di tali prodotti originari di Paesi Terzi non possono essere trasformati nei prodotti enologici di cui in premessa. Vietato altresì tagli di vino originario di Paese Terzo con vino CE o taglio tra vini originari di Paesi Terzi;
9) vietata sovrappressione delle uve. Stati membri stabiliscono quantità minima di alcole che dovranno contenere fecce e vinacce, comunque non inferiore a 5% del volume di alcole contenuto nel vino. Fecce e vinacce non impiegate per ottenere vino o bevande destinate a consumo umano, salvo per alcole, acquavite o vinello;
10) vietata pressatura di fecce di vino (Residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino, o mosto di uve dopo la fermentazione, o durante immagazzinamento, o dopo trattamento autorizzato, ottenuto mediante filtrazione o centrifugazione) e rifermentazione di vinaccia (Residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o meno) per scopi diversi da distillazione o produzione di vinello (Non considerata pressatura, filtrazione, centrifugazione delle fecce di vino se prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale, mercantile);
11) vinello utilizzato solo per distillazione o consumo familiare del viticoltore.
Prodotti non conformi vanno distrutti. In deroga Stati membri possono consentire che alcuni di questi prodotti vengono impiegati in distilleria, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali. Tali prodotti non possono essere detenuti da produttore o commerciante e circolano solo se diretti in distilleria, fabbrica di aceto, o impianto per usi industriali, o impianto di eliminazione.
Operazioni a cui sottoposti prodotti vinici riportate sul documento di accompagnamento, o effettuate “anteriormente al 1° Gennaio, salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali” (Concentrazione a freddo, acidificazione, disacidificazione eseguita durante tutto l’anno) solo su “prodotti provenienti della vendemmia immediatamente precedente”.
Metodi di analisi per determinare composizione dei prodotti e “per stabilire che questi non sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate”, sono quelli riportati in allegato al Reg. CE 606/09 pubblicato su G.U.CE 193/09
Purezza e specifiche delle sostanze impiegate sono quelle fissati da Codex Enologico internazionale da OIV
Laboratori di analisi autorizzati e quelli degli Organismi di vigilanza effettuano prove preliminari di fermentazione e di ricerca di denaturanti previsti da Legge su ogni prodotto vinoso analizzato, riportandone risultato su certificato di analisi e segnalando eventuali irregolarità riscontrate ad Ufficio Repressione Frodi (Esonerati solo certificati di analisi rilasciati per uso interno delle aziende)
Prodotti non conformi non possono essere avviati al consumo umano, né detenuti da produttori o commercianti e possono circolare solo diretti verso distilleria, fabbrica di aceto, impianto che lo utilizza per usi industriali, o impianto di eliminazione, previa aggiunta di denaturanti o indicatori di vini.
Stati membri possono limitare od escludere il ricorso a pratiche autorizzate da CE, prevedendo norme più restrittive per vini prodotti nel loro territorio “al fine di rafforzare preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini DOC, DOCG, IGT o vini spumanti e liquorosi”. Tali decisioni comunicate a Commissione CE
Sanzioni:
Chiunque utilizza nelle pratiche enologiche sostanze non ammesse od esercita attività di produzione e commercializzazione di sostanze ad uso enologico senza prescritta autorizzazione: multa da 1.500 a 15.000 €
Chiunque detiene nei laboratori annessi o cantine prodotti chimici non consentiti: multa da 5.000 a 15.000 €
Chiunque effettua la comunicazione preventiva di lavorazione o di detenzione di prodotti non consentiti ad Ufficio Repressione Frodi o di fermentazioni spontanee o di operazioni di denaturazione (e relativa annotazione dei prodotti detenuti sul registro), o non avvia a distilleria autorizzata fecce e vinacce ottenute: multa da 100 a 1.000 €
Chiunque nelle operazioni di vinificazione o manipolazione di vini impiega prodotti con effetti potenzialmente nocivi alla salute, quali antibiotici, o addiziona altre sostanze antifermentative, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche, sostanze non consentite: multa di 500 €/hl. di prodotto sofisticato, comunque superiore a 5.000 €
Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini impiega prodotti non consentiti (v. Alcool, zuccheri, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti da uva fresca leggermente appassita): multa di 250 €/hl. di prodotto sofisticato, comunque superiore a 2.500 €
Se tenuto conto delle proporzioni di azienda, quantità di prodotto, semplice uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate a consumo umano senza impiego di altre sostanze non consentite, “il fatto commesso entro periodo consentito di fermentazione”, può essere considerato di lieve entità rientrando nei limiti di aumento del titolo alcolometrico del 2% vol. e riguarda aziende di trasformazione uva in vino: multa di 75 €/hl di prodotto sofisticato.
Chiunque impiega uve appartenenti a varietà non riconosciute: multa da 250 a 2.500 €. In caso di recidiva: multa da 1.500 a 15.000 €
Chiunque introduce uve da tavola all’interno di stabilimenti di vinificazione uve da vino: multa da 500 a 5.000 € + chiusura impianto da 2 a 4 mesi. In caso di recidiva: multa da 2.500 a 30.000 € + chiusura impianto da 6 mesi ad 1 anno.
Chiunque detiene, pone in vendita, somministra mosti di uva o vini elaborati utilizzando uve da tavola: multa di 38/hl. comunque superiore a 250 €
Chiunque trasgredisce ad adempimenti vinici posti da Regione: multa da 500 a 10.000 € o arresto fino a 6 mesi nei casi più gravi.
Chiunque esegue pratiche enologiche non ammesse: multa da 500 a 10.000 € + arresto fino a 6 mesi.
Chiunque esegue pratiche di arricchimento, acidificazione non conformi a norme CEE: multa da 500 a 5.000 €
Chiunque non richiede autorizzazione per eseguire pratica di arricchimento, acidificazione, disacidificazione: multa da 100 a 2.500 €
Chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici oltre periodo consentito: multa da 600 a 3.000 €
Chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di legge: multa da 600 a 1.500 €
Chiunque detiene nelle cantine mosti aventi titolo alcolometrico inferiore a 8% vol. e procede alla vinificazione dei suddetti mosti: multa da 300 a 3.000 €
Chiunque effettua fermentazioni e rifermentazioni fuori dal periodo stabilito, salvo quelle effettuate in bottiglia od autoclave per produrre vini spumanti e vini frizzanti: multa da 300 a 3.000 €
Chiunque detiene nella cantina, stabilimento enologico, locali annessi ed intercomunicanti sostanze vietate : multa da 6.000 a 60.000 €
Chiunque detiene a scopo di vendita o somministrazione o commercializza mosti e vini non rispondenti alle caratteristiche stabilite, o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentite senza procedere alla denaturazione o distillazione: multa di 105 €/hl. di prodotto detenuto, comunque superiore a 600 €
Chiunque detiene vino con acidità volatile superiore a quella consentita senza procedere alla denaturazione e lo cede o spedisce a stabilimenti diversi da acetifici o distilleria: multa da 600 a 3.000 €
Chiunque detiene o commercializza mosti e vini che all’analisi risultano alterati, contenenti oltre 1 gr/litro di cloruro od oltre 2 gr./litro di solfato od oltre 1 gr./litro di acido citrico senza procedere alla loro denaturazione e distillazione: multa da 600 a 3.000 €
Laboratori ufficiali che non provvedono ad eseguire ricerca di denaturanti su prodotto vinoso ottenuto: multa da 600 a 30.000 €
Sanzioni applicate sia al titolare che al tecnico responsabile delle operazioni enologiche.
In caso di ripetute violazioni, Prefetto, su proposta Ufficio Repressione Frodi, può disporre chiusura stabilimento da 1 a 18 mesi
( bei tempi…. )
( Fonte ciamarche.org )