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IN CANTINA L’OBBLIGO DI INDICARE LA QUANTITA’ DI SO2

I quantitativi di SO2 devono essere registrati 


 


A cura dellUfficio tecnicolegislativo dellUnione Italiana Vini


Giuseppe Caldano, Renato Lunardi, Antonio Rossi, Alberto Sabellico 


 


Un nostro lettore ci scrive Guardando bene lart. 41 del reg. Ce 436/2009, il punto 1 dello stesso dice: nei registri sono indicate le seguenti operazioni: lettera u): aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio. In nessuna parte dello stesso articolo paragrafo 1 si dice che devono essere indicati i quantitativi aggiunti. Anche nel caso di cui alla lettera r), che consente limpiego dei pezzi di quercia nellelaborazione dei vini, non prevista lindicazione del quantitativo utilizzato per cui, in entrambi i casi, ritengo sia sufficiente indicare nei registri di cantina di carico e scarico (soprattutto in quelli di vinificazione e di commercializzazione) limpiego dei prodotti suddetti senza indicare i quantitativi.


 


Chi pratico di lavorazione di cantina sa benissimo che molto difficile indicare, specie nel periodo vendemmiale, gli esatti quantitativi aggiunti. Daltronde, se lo scopo della norma quello di indicare limpiego dei prodotti a rischio allergie (solfiti), le norme in vigore stabiliscono i limiti massimi e lobbligo di indicarli nelletichettatura dei vini se la presenza supera i 10 mg/l . Indicazione che garantisce il consumatore. vero che larticolo 41, punto 1 lettera u) e r) del reg. Ce n. 436/109 esprime che sui registri devono essere indicati rispettivamente laggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio e metabisolfito di potassio e limpiego di pezzi di legno di quercia nellelaborazione dei vini senza lobbligo di specificare i quantitativi impiegati ma altrettanto vero che tale obbligo imposto dal successivo paragrafo 2 dello stesso articolo. Tale paragrafo riporta infatti testualmente che nei registri diversi da quelli di cui allarticolo 42 (registri dei vini e spumanti e dei vini liquorosi) per ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono indicate: a) loperazione effettuata e la data della medesima; b) la natura e la quantit dei prodotti impiegati; c) la quantit di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso lalcol ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini; d) la quantit di prodotto impiegata per laumento del titolo alcolometrico, lacidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e lalcolizzazione; e) la designazione dei prodotti prima e dopo loperazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali; f) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima delloperazione e di quelli nei quali sono contenuto dopo loperazione; g) se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e la loro capacit; h) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e lindirizzo dellimbottigliatore. Se il prodotto cambia categoria in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione. Per quanto riguarda quindi le succitate aggiunte ai prodotti vitivinicoli di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio, sui registri devono obbligatoriamente essere annotate le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e f). Si ricorda altres che lobbligo di riportare le suddette annotazioni sui registri riguarda tutte le seguenti operazioni: a) aumento del titolo alolometrico; b) acidificazione; c) disacidificazione; d) dolcificazione; e) taglio; f) imbottigliamento; g) distillazione; h) elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati; i) elaborazione di vini liquorosi; j) elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; k) trattamento con carbone ad uso enologico; l) trattamento con ferrocianuro di potassio; m) elaborazione di vini alcolizzati; n) altri casi di aggiunta di alcol; o) trasformazione in un prodotto di unaltra categoria, in particolare in vino aromatizzato; p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino; q) aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini; r) impiego di pezzi di legno di quercia nellelaborazione dei vini; s) dealcolizzazione parziale dei vini; t) impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento allautorizzazione concessa dallo Stato membro; u) aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio. Se per le annotazioni di cui sopra vengono utilizzati registri diversi dei normali registri di cantina (vinificazione, commercializzazione, imbottigliamento ecc.) anche questultimi sono soggetti, prima delluso, alla vidimazione del competente ufficio periferico dellIspettorato centrale di controllo e repressione frodi. G.C.


 


( Fonte Il Corriere Vinicolo )


 


 


Osservazioni di Winetaste


 


Mi sembra che un primo passo verso la trasparenza e lonest nei confronti dei consumatori sia stato fatto ; oggi esiste lobbligo di indicare in appositi registri, tra le varie sostanze ammesse ed aggiunte nei mosti, anche lobbligo di indicare quanta Anidride Solforosa o Metabisolfito di Potassio stata aggiunta e di indicare in quale recipiente di cantina riferito il dato, cosi da consentire alla repressione Frodi di verificare in ogni momento la rispondenza di quanto scritto nei registri.


Penso e spero che il prossimo passo in direzione della trasparenza ed onest, nei confronti dei consumatori di vino che sono gli unici veri artefici della sopravvivenza delle aziende, sia quello di indicare le quantit di SO2 allimbottigliamento.


Sono anni che mi sto battendo per ottenere questo risultato, e credo fermamente che se uniremo le forze e le energie tra noi addetti ai lavori, appassionati, consumatori ed opinion leader , il passo da compiere a questo punto sar piu corto del previsto, e la nuova legge sar adottata quanto prima. Quando compriamo e beviamo una bottiglia di vino, abbiamo IL DIRITTO come consumatori, di conoscere preventivamente cosa e quanto stiamo bevendo, in primis la SO2 tanto dannosa per il nostro organismo, solo gli stolti o i non informati possono sostenere il contrario. Chi Vi scrive lo pu sostenere con cognizione di causa, perch 10 anni di vinificazione lo hanno portato a queste conclusioni.


Roberto Gatti


 


 


 


 

Roberto Gatti

Giudice degustatore ai Concorsi Enologici Mondiali più prestigiosi tra i quali: » Il Concours Mondial de Bruxelles che ad oggi ha raggiunto un numero di campioni esaminati di circa n. 9.080, dove partecipo da 13 edizioni ( da 9 in qualità di Presidente ); >>Commissario al Berliner Wine Trophy di Berlino >>Presidente di Giuria al Concorso Excellence Awards di Bucarest >>Giudice accreditato al Shanghai International Wine Challenge ed ai maggiori concorsi italiani.

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